Progetto eolico “Schiavi 2” (CH): criticità su usi civici e diffida alla Regione Abruzzo “Iter privo di presupposti legali”

Schiavi di Abruzzo – Il progetto eolico “Schiavi 2”, da 27 MW, proposto da Edison Rinnovabili S.p.A., finisce sotto accusa: trasmessa alla Regione Abruzzo una formale diffida che contesta alla radice la legittimità del procedimento autorizzativo.

L’attivista e tecnico Antonio Di Pasquale ha depositato un’istanza di accesso agli atti con contestuale diffida, denunciando gravi carenze istruttorie e l’assenza di presupposti giuridici essenziali per la prosecuzione dell’iter.

Dagli stessi elaborati progettuali emerge un dato inequivocabile: tutti gli aerogeneratori risultano localizzati su terreni gravati da uso civico. Nonostante ciò, il proponente indica come soluzione una futura “sdemanializzazione”, senza alcun atto concreto, avviato o concluso, che ne dimostri la fattibilità.

“Qui non siamo di fronte a una semplice irregolarità, ma a un vizio strutturale del procedimento. La disponibilità delle aree non esiste, è solo ipotizzata”.

La contestazione è netta: il richiamo alla “sdemanializzazione” è giuridicamente inconferente rispetto alla disciplina degli usi civici, che impone procedimenti specifici, preventivi e rigorosi di mutamento di destinazione, subordinati alla verifica di un interesse pubblico concreto.

In altre parole, il progetto si fonda su aree che, allo stato, non risultano nella disponibilità giuridica del proponente.

Il quadro normativo – in particolare il D.Lgs. 42/2004 e il D.Lgs. 152/2006 – è chiaro: i vincoli devono essere risolti prima, non dopo. Non è ammissibile costruire un procedimento autorizzativo su presupposti futuri, incerti o meramente dichiarati.

“Nella documentazione pubblica non esiste alcun procedimento concluso sugli usi civici. In queste condizioni, l’istruttoria non è solo carente: è radicalmente viziata”.

Con l’atto notificato si chiede alla Regione Abruzzo di intervenire immediatamente:

  • verificando la reale natura e consistenza dei vincoli;
  • accertando l’assenza di procedimenti validi in materia di usi civici;
  • valutando la incompatibilità tra quanto dichiarato e il quadro normativo vigente.

È stato inoltre richiesto l’accesso agli atti ai sensi del D.Lgs. 195/2005.

La diffida è stata trasmessa a tutti gli enti coinvolti, tra cui Comuni, Provincia di Chieti e autorità competenti in materia ambientale e paesaggistica.

“Non è accettabile che un procedimento di questa portata prosegua ignorando vincoli pubblicistici fondamentali. Non si possono aggirare le regole ipotizzando soluzioni future: la legalità viene prima di tutto”.

In assenza di un immediato riscontro, si aprirà la strada al contenzioso amministrativo.

Il caso “Schiavi 2” rischia così di diventare un precedente emblematico: non solo per l’impatto sul territorio, ma per il rispetto – o la violazione – delle regole fondamentali nella gestione dei beni collettivi.

Comunicato stampa a cura di Antonio Di Pasquale

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