Dopo la sospensiva di luglio 2021 il nuovo anno si apre con la sentenza finale che annulla le autorizzazioni di Comune e Regione Abruzzo.
SLO, SOA, Mountain Wilderness e LIPU “vittoria per habitat e specie rarissimi, folle spendere milioni di euro pubblici per sbancare montagne protette“
Accolti numerosi motivi del ricorso iniziale e dei motivi aggiunti: la tutela degli habitat e delle specie è prevista da leggi regionali, nazionali e comunitarie, le autorizzazioni rilasciate le violavano.
Il ricorso era stato depositato dalle associazioni Salviamo l’Orso, Stazione Ornitologica Abruzzese, LIPU, Mountain Wilderness e CAI. Per le associazioni è un’importante vittoria a favore di habitat e specie rarissime protette a livello internazionale. Rimane lo sconcerto per i reiterati tentativi di spendere milioni di euro di denaro pubblico per nuovi impianti all’interno di un parco in piena epoca di crisi climatica.
I giudici hanno censurato pesantemente l’operato del Comitato Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo e del Comune di Ovindoli accogliendo diversi dei motivi di ricorso. Si va dal mancato coinvolgimento nella procedura dei Carabinieri-Forestali che gestiscono la Riserva Monte Velino alla valutazione di incidenza ambientale fatta dal geometra comunale privo delle competenze necessarie, dall’aver omesso una nuova valutazione paesaggistica da parte della Soprintendenza dopo che il progetto era stato modificato alla violazione della legge istitutiva del Parco in quanto per i giudici “Si tratta chiaramente di modificazioni rilevanti e irreversibili dello stato geomorfologico del paesaggio, tali da integrare l’ipotesi di danneggiamento delle formazioni minerali vietato dalla disposizione citata.“
Importante, anche come riaffermazione di un principio generale sulla conservazione di specie e habitat, anche il passaggio della sentenza sulla protezione delle rarissime specie animali presenti, come la Vipera ursini. Scrivono i giudici “Il SIA (lo studio di impatto ambientale, ndr) quindi dà atto che l’esecuzione delle opere di scavo comporta l’uccisione di esemplari di vipera ursinii e che le misure di mitigazione potrebbero solo limitare, ma non evitare tale evenienza, come anche confermato nelle integrazioni del 4.6.2019 che ritengono di mitigare l’impatto dell’intervento sulla specie con la “rilocazione di individui accidentalmente rinvenuti” durante i lavori. È però in assoluto incompatibile con le misure di tutela della specie, oltre che inaccettabile per le conseguenze irreversibili che potrebbero derivarne, il rischio di soppressione di un numero indeterminato di esemplari trattandosi di una tra le specie di serpente più minacciate d’Europa (Baron et al.,1996) e d’Italia (Filippi and Luiselli, 2000) e quella che in Italia corre i maggiori rischi di estinzione (Rapporto ARTA sullo stato dell’ambiente in Abruzzo 2018). Non a caso la l.r. Abruzzo n. 50/1993 e la d.G.R. n. 877/ 2016, ne vietano ogni forma di cattura, di asportazione dall’habitat naturale, di maltrattamento, di detenzione in cattività e di uccisione. Ne consegue che il PAUR e la V.inc.A. del 29.1.2019 n. 11152 nella parte in cui ritiene che l’intervento sottoposto a valutazione d’incidenza non compromette la presenza della vipera ursinii nell’ambiente di riferimento e non ne inficia la conservazione, sono illegittimi per violazione delle norme comunitarie, nazionali e regionali di tutela della specie.”
Infine, il TAR ha accolto anche i motivi aggiunti che le associazioni avevano depositato dopo aver letto una relazione dell’Università La Sapienza, consulente del Comune di Ovindoli, che ammetteva l’esistenza di gravi criticità.
LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI
“Le associazioni ringraziano l’avv. Herbert Simone che ha seguito il ricorso e tutti gli attivisti che hanno collaborato.”
SALVIAMO L’ORSO
STAZIONE ORNITOLOGICA ABRUZZESE
Info: 3683188739